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ADEMPIMENTO DELLA SETTIMANA

Acconti di novembre 2014

Uno dei criteri che regge il sistema impositivo italiano è quello dell’ autotassazione , o autoliquidazione . Questo significa che l’imposta è determinata dallo stesso contribuente e anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo, ossia la formazione del reddito. Tale metodo comporta che nel momento in cui il reddito si è effettivamente manifestato sarà necessario provvedere al conguaglio dell’imposta. Si tratta di conguaglio in quanto, ed è questa un’altra caratteristica del sistema tributario italiano, durante il periodo d’imposta il contribuente deve provvedere al versamento anche degli acconti già per il periodo d’imposta in corso , fatti salvi il primo periodo d’imposta di attività e i periodi in cui siano state realizzate perdite. In sostanza il sistema di imposizione del nostro ordinamento è basato su saldi , per il periodo d’imposta precedente , e su acconti , per il periodo d’imposta in corso , da versare in determinati periodi dell’anno.

Scomputo delle perdite nel consolidato

L’ art. 35 , D.L. 31.5.2010, n. 78 , conv. con modif. con L. 30.7.2010, n. 122, nell’ambito delle misure per la razionalizzazione dell' accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale , ha previsto che le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale . Le disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010 sui controlli del consolidato permettono l’ emissione di un unico atto di accertamento nei confronti della consolidata e della consolidante . In base a tale procedura, ciascun soggetto aderente al consolidato è come se si presentasse, ai fini dell’accertamento, con un imponibile dichiarato pari a zero , avendo trasferito al gruppo , in sede di dichiarazione, il proprio reddito (o perdita ). L’ atto di accertamento emesso non tiene conto né delle perdite pregresse riportabili né di quelle realizzate nel medesimo periodo d’imposta oggetto di rettifica , essendo le stesse, per effetto del loro trasferimento, nell’ esclusiva disponibilità della consolidante . La consolidante può chiedere l’ utilizzo delle perdite disponibili maturate in corso di opzione per il consolidato , tramite la presentazione dell’ istanza ( Modello Ipec ).

COMMENTI

IVA

Nota di variazione Iva

Qualora, successivamente all’ emissione della fattura o della sua registrazione , sopraggiungano delle condizioni diverse da quelle esistenti al momento di effettuazione dell’operazione, è necessario provvedere, secondo una precisa procedura , a formalizzare la variazione di quanto originariamente fatturato o registrato. Presupposti e procedura di variazione dell’ imponibile o dell’ imposta sono disciplinati dall’ art. 26, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF226] , che distingue fra variazioni in aumento , variazioni in diminuzione , correzione di errori nella registrazione. Le variazioni in diminuzione sono ulteriormente differenziate in due categorie, a seconda dell’esistenza o meno del limite temporale (di un anno dall’effettuazione dell’operazione) per l’emissione della nota di variazione. La Corte di Cassazione ( Sent. 11.4.2014, n. 8535 ) ha chiarito, fra l’altro, i presupposti che, in ipotesi di una causa risolutiva del contratto , legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione .

Poteri ispettivi delle Direzioni regionali delle Entrate

La Corte di Cassazione , con la Sentenza 3.10.2014, n. 20915 ha sancito che le Direzioni regionali delle Entrate , per disposizione regolamentare, hanno la competenza allo svolgimento di attività istruttorie , destinate a fornire supporto probatorio ai fini dell’emissione di atti impositivi da parte delle Direzioni provinciali. A tale conclusione si perviene analizzando la normativa in materia ed, in particolare, quanto disposto dal D.Lgs. 30.7.1999, n. 300 , dal Regolamento di amministrazione adottato con delibera del Comitato direttivo dell’Agenzia delle Entrate del 30.11.2000, n. 4 e dal Provv. Agenzia delle Entrate 23.2.2001, n. 36122 pubblicato nella G.U. n. 151/2001. I Supremi Giudici, inoltre, chiariscono che quanto stabilito dall’ art. 27, co. 13, D.L. 185/2008 , conv. con modif. dalla L. 2/2009 [CFF6901] , non ha attribuito alle Direzioni regionali una competenza in materia di accertamento prima inesistente ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’ attività di verifica tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali e Direzioni provinciali delle Entrate), istituendo una riserva di competenza esclusiva a favore delle Direzioni regionali in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato .

Agenti di commercio, mediatori e procacciatori d'affari

L' agente di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a promuovere la conclusione di contratti , sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate . Il rappresentante di commercio è colui che viene incaricato da una o più imprese a concludere contratti , sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate. L' agente d'affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza . La figura del procacciatore d'affari non è prevista dal codice civile né da altre norme di legge. L'attività di procacciatore d'affari consiste nel favorire la conclusione di contratti di prodotti e servizi, senza alcun vincolo di stabilità con l'impresa proponente.

Modello 231

Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale, è « irrazionale » l’ assenza dei reati tributari tra quelli per i quali è figurabile la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 8.6.2001, n. 231. È dunque alla Camera un disegno di legge che colmerebbe la lacuna, la quale rischia infatti di vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie. All’interno della pronuncia della Cassazione 10561/2014 si colgono importanti spunti di diritto inerente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni societari. In particolare, il sequestro disposto ai sensi dell'art. 322-ter, Codice penale, a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 2, Codice di procedura penale, ha ad oggetto l' equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto.

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