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Novità e ultimi provvedimenti
In alcuni casi la normativa fiscale concede, in sede di dichiarazione dei redditi , riduzioni dell’ Irpef ai contribuenti che hanno sostenuto particolari tipologie di spese di carattere personale e familiare. Si tratta sostanzialmente degli oneri detraibili , cioè le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta (attualmente nella misura del 19% ), che serve a ridurre direttamente l’ imposta lorda che si deve allo Stato, e degli oneri deducibili , che servono a diminuire il reddito complessivo su cui si calcola successivamente l’ imposta lorda . Per essere considerate nella dichiarazione dei redditi, le spese devono essere state effettivamente sostenute nel corso dell’anno per il quale la dichiarazione stessa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti ( principio di cassa ). Gli oneri e le spese devono essere state sostenuti dal contribuente , nel proprio interesse o, in taluni casi, nell’ interesse delle persone fiscalmente a carico . L’ art. 15, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF5115] , disciplina gli oneri detraibili , mentre l’ art. 10 dello stesso D.P.R. [CFF5110] fornisce un’elencazione degli oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo lordo. Con C.M. 24.4.2015, n. 17/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti su alcune questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili in materia di Irpef e i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette.
Il trattamento fiscale del contratto di leasing è stato oggetto, negli ultimi anni, di alcune importanti modifiche , l’ultima delle quali ha reciso in modo definitivo il collegamento dello stesso contratto con la deducibilità fiscale . Si sono, infatti, separati aspetti civili ed effetti fiscali , creando un vero e proprio doppio binario che, ancorché renda probabilmente più gravosa la gestione della «posizione», evita spiacevoli inconvenienti in cui si poteva incorrere in passato. Prima dell’ultima modifica, l’art. 102, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, obbligava le parti coinvolte nel contratto alla scelta della durata del leasing solo ed esclusivamente in base alla norma fiscale , forzando, talvolta, quella che poteva essere l’ottimizzazione dell’ammortamento, indiretto, del bene acquisito. Viaggiando su strade completamente separate, ora il contratto di leasing può assumere la durata che finanziariamente risulta essere ottimale per l’impresa, senza la preoccupazione che i canoni diventino indeducibili.
Come noto, l’ art. 1, co. 629, lett. a), L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto all’ art. 17, co. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF217] , delle nuove fattispecie di applicazione del reverse charge , ossia le prestazioni di servizi di pulizia , demolizione , installazione di impianti e completamento , relative ad edifici (lett. a-ter); i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e certificati relativi a gas e energia elettrica nonché le cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore (lett. d-bis, d-ter e d-quater), e le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati , supermercati e discount alimentari (lett. d-quinquies). Inoltre, per effetto della modifica dell’ art. 74, co. 7, D.P.R. 633/1972 [CFF274] , ad opera della lett. d) del citato co. 629, il reverse charge già previsto per i « rottami » è applicabile anche alle cessioni di pallet . Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 27.3.2015, n. 14/E , ha fornito i primi chiarimenti , di seguito esaminati.
L’art. 30, D.P.R. 633/1972 [CFF230] prevede che il saldo a credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva possa essere computato in detrazione nell’anno successivo o utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso al ricorrere di determinate condizioni. Il co. 3, lett. c) prevede che il rimborso dell’ eccedenza detraibile possa essere richiesto « limitatamente all’imposta relativa all’ acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili ». In tal caso, l’art. 38, co. 2, D.P.R. 633/1972 [CFF 238] prevede che: « Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno (...) quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ». La Ctp di di Verona ha stabilito che i presupposti per il rimborso del credito « sono da ritenersi consistenti nella misura in cui l’Ufficio non contesta il credito che la Società aveva chiesto in restituzione » a nulla rilevando che le fatture di acquisto siano state emesse in data anteriore al trimestre cui si riferisce la domanda di rimborso.
Il D.M. 24.9.2014, n. 202 ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, il Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento , ai sensi dell’art. 15, L. 27.1.2012, n. 3, definendo altresì le relative condizioni e modalità di accesso , la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica . Il provvedimento è entrato in vigore il 28.1.2015 , ma per i primi 3 anni sono previsti alcuni esoneri , a beneficio dei professionisti nominati in almeno 4 procedure concorsuali o esecutive . Il decreto ha, inoltre, stabilito la dichiarazione di indipendenza da rilasciare ed i criteri di determinazione dei compensi e rimborsi spettanti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento – a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura – con un parziale rinvio alla disciplina prevista per il curatore fallimentare (D.M. 25.1.2012, n. 30).
È legittimo l' accertamento a carico della società che continua ad investire nonostante l' improduttività . Si tratta infatti di un comportamento antieconomico che legittima l'Ufficio a ricorrere al ricarico medio ; lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la Sentenza 17.4.2015, n. 7863, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I Supremi Giudici hanno spiegato che il metodo seguito nel caso di specie non discende da elaborazioni statistiche ricavate dal settore merceologico ma dalle rilevazioni effettuate in sede di verifica. È infatti legittimo, ai fini della presunzione di ricavi superiori a quelli contabilizzati, il ricorso al metodo del ricarico medio , a condizione che sia operato su un inventario generale delle merci, adeguato per qualità e quantità rispetto al fatturato complessivo, e corrisponda alla media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esista una significativa differenza di valore. In altre parole, la presunzione di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 [CFF6339] , alle condizioni appena indicate, può dunque essere integrata mediante il ricorso al metodo del ricarico medio .
L’art. 1, co. 166, L. 23.12.2005, n. 266 prevede che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione . Il successivo co. 167 attribuisce alla Corte dei Conti il compito di definire unitariamente i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli stessi organi di revisione nella predisposizione della relazione, specificando altresì i contenuti minimi. Tali indicazioni trovano conferma anche nell’art. 148-bis, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, secondo cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 166 e segg., L. 23.12.2005, n. 266, per la verifica degli aspetti indicati in vista del mantenimento degli equilibri economico-finanziari . Con la Deliberazione 13/SEZAUT/2015/INPR la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha definito ed approvato le linee guida ed i relativi questionari che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comuni e province) dovranno utilizzare con riferimento al rendiconto della gestione 2014 .