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Novità e ultimi provvedimenti
Ai sensi dell’ art.1, co. 639, L. 27.12.2013, n. 147 [CFF4189] (cd. Legge di Stabilità 2014), dall’1.1.2014 è istituita la nuova imposta unica comunale ( Iuc ). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’ erogazione e alla fruizione di servizi comunali . La Iuc si compone dell’imposta municipale propria ( Imu ) di natura patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali ad eccezione degli immobili di lusso, e di una componente riferita ai servizi , che si articola nella tassa per i servizi indivisibili ( Tasi ), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti ( Tari ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a carico dell’utilizzatore. Il 16.6.2015 è il termine di scadenza per il pagamento dell’ acconto dell’ Imu e della Tasi .
Nel presente lavoro viene proposta un’analisi degli adempimenti «privacy» per le imprese derivanti dal vigente « Codice in materia di protezione dei dati personali » di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 . Per poter interpretare e applicare correttamente la normativa è fondamentale verificare quali siano le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. L’assunto dal quale si deve partire per impostare un sistema di adempimenti privacy corretto è che la protezione dei dati personali rappresenta un diritto fondamentale dell’individuo, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, tutelato dal Codice, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. Grazie ad esso ogni individuo può pretendere che i propri dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge. Tutelare la privacy non significa solo garantire il diritto di essere «lasciati in pace», di non ricevere le cd. «telefonate di disturbo» o di proteggere la propria sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare l’ uso e la circolazione dei propri dati personali .
Con il D.Lgs. 31.3.2015, n. 42 approvato nel Consiglio dei Ministri del 27.3.2015 , pubblicato sulla G.U. 18.4.2015, n. 90 si dà attuazione alla direttiva 2008/8/Ce, che modifica la direttiva 2006/112/Ce, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, ed in particolare i criteri di determinazione, ai fini Iva, del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Il nuovo decreto legislativo è entrato in vigore il 3.5.2015, ma si applica retroattivamente già dall’1.1.2015, disponendo il recepimento di norme comunitarie. In base alle nuove regole le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto rese da un soggetto passivo Ue a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito .
La scissione negativa è quella particolare operazione straordinaria nella quale la società cd. scindenda o scissa conferisce alla società cd. beneficiaria un patrimonio netto negativo . Questa operazione ha luogo in contesti ove le attività trasferite sono di valore contabile inferiore alle passività trasferite. La scissione negativa si configura quale classica operazione attuata come modalità di risoluzione delle crisi aziendali , dalle particolari e determinate peculiarità di contabilizzazione dei valori ceduti dalla società scindenda ed acquisiti dalla società beneficiaria . Dopo un breve inquadramento dell’operazione di scissione , delle sue forme e dei profili di fiscalità e rischio connessi, si vedranno le condizioni necessarie affinché si possa attuare una operazione dalle caratteristiche delineate e le sottese modalità di corretta contabilizzazione dell’operazione di scissione negativa , sia nella contabilità della società scindenda che in quella della società beneficiaria .
Nell’ambito degli accordi a controllo congiunto qualificati come « joint operation », è esclusa la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale previsto dall’Ifrs 11, sulla base delle disposizioni attuative della disciplina applicabile ai soggetti Ias adopter . L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF5183] ai fini Ires ed il principio di presa diretta dal bilancio dei componenti rilevanti ai fini Irap , di cui all’art. 5, co. 5, D.Lgs. 446/1997 [CFF3980] , nella rappresentazioni contabili della « joint operation ». L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 18.3.2015, n. 29/E, a seguito di un’istanza di interpello di una società ha fornito il proprio orientamento sulla rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione , imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili internazionali .
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743/2015, ponendosi in contrasto con la tesi dell’Agenzia delle Entrate sostenuta nella C.M. 31/2014, afferma che l' art. 28, co. 4, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 , che contiene disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal Registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione derivante dall'art. 2495, co. 2, Codice civile – operante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione con riguardo a tributi e contributi, sanzioni e interessi, nell’ intento di non vanificare eventuali pretese tributarie rimaste insoddisfatte – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (richiesta costituente il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza del detto D.Lgs. 175/2014, ovvero il 13.12.2014, data della sua entrata in vigore, o successivamente.