Novità
Novità e ultimi provvedimenti
L’ art. 73, co. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF273] , così come attuato dal D.M. 13.12.1979 [CFF865 – 871] , riconosce alla controllante , anche se diversa dalla capogruppo ( C.M. 28.2.1986, n. 16 ), la facoltà di optare – entro il 16.2.2015 , compilando l’apposito modello Iva 26 – per la liquidazione dell’ Iva unitamente a quella delle proprie controllate , provvedendo, poi, ai corrispondenti versamenti, nonché alla presentazione delle relative dichiarazioni. Tale termine non è, tuttavia, perentorio, in quanto l’ art. 2, co. 1, D.L. 2.3.2012, n. 16 , conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44 [CFF6945] , consente di comunicare l’opzione tardivamente , entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile , purché non siano iniziate attività di controllo afferenti all’Iva e il contribuente provveda al contestuale versamento dell’importo di € 258 .
Recenti accordi bilaterali e multilaterali tra vari Paesi aderenti, stanno conducendo – in campo internazionale – alla scomparsa del segreto bancario . In un inevitabile scenario di trasparenza fiscale, voluto anche da una Direttiva Ue, il nostro Legislatore ha introdotto la possibilità di collaborazione volontaria , «invitando» i contribuenti a regolarizzare la propria posizione versando tutte le imposte e le sanzioni sui redditi non dichiarati in passato, pena l’imputazione per reati fiscali , tra cui quello di autoriciclaggio (il quale, oltre a comportare sanzioni penali, comporta il raddoppio dei termini di accertamento). Evidentemente la procedura risulta essere costosa, ma i benefici – in termini di sanzioni penali – induce a valutare l’opportunità di proporre domanda di collaborazione volontaria , vista da molti come l’ultima opportunità di «sanatoria» da effettuare entro i prossimi mesi per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili. È inoltre prevista una sanatoria anche per patrimoni/redditi «domestici».
Il D.L. 31.5.2014, n. 83, conv. con modif. dalla L. 29.7.2014, n. 106 [CFF8471] , ha introdotto il cd. «Art-bonus» , un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura . Tale agevolazione ha natura temporanea, infatti è applicabile per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l’anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016). Nel periodo di applicazione dell’ «Art-bonus» è, quindi, temporaneamente disapplicato quanto previsto ai fini Irpef dall’art. 15, co. 1, lett. h) e i), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF5115] (detrazione dall’Irpef lorda del 19% dell’importo erogato) e ai fini Ires , dall’art. 100, co. 2, lett. f) e g), D.P.R. 917/1986 [CFF5200] (deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro per progetti culturali). La C.M. 31.7.2014, n. 24/E ha precisato che la disciplina del D.P.R. 917/1986 resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1, D.L. 83/2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali. Pertanto per le tipologie di erogazioni liberali a sostegno della cultura non comprese in quelle previste dall’«Art-bonus» permane l’obbligo di effettuare le comunicazioni relative alle erogazioni elargite/ricevute nel 2014 , in scadenza il 31.1.2015 .