Novità
Novità e ultimi provvedimenti
Con il Comunicato stampa 15.5.2015 l’Ufficio del Garante ha reso noto di aver deliberato l’adozione di un nuovo vademecum, un’utile guida sintetica che si propone di illustrare, con il consueto linguaggio semplice e immediato, il complesso tema della privacy sul posto di lavoro , in ambiente sia pubblico che privato . All a guida è data la più ampia pubblicità attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it) dal quale può essere scaricata in formato digitale (doc. web 3890025).
Il D.L. 27.6.2015, n. 83, conv. con modif. dalla L. 6.8.2015, n. 132 , ha introdotto alcune significative novità riguardanti il fallimento : in primo luogo, tra le cause di incompatibilità per la nomina a curatore, è stato soppresso il vincolo temporale per il soggetto che ha concorso al dissesto dell’impresa ( art. 28, co. 2, R.D. 16.3.1942, n. 267 ). Sono state, inoltre, stabilite tempistiche precise per la presentazione del programma di liquidazione e l’ultimazione dell’ esecuzione dello stesso, la cui inosservanza – salvi giustificati motivi – costituisce causa di revoca dall’incarico ( art. 104-ter, R.D. 267/1942 ); è stata altresì inserita, nella disciplina degli atti di realizzo, la possibilità del versamento rateale ( art. 107, R.D. 267/1942 ). È stata, infine, subordinata la liquidazione di acconti sul compenso del curatore al deposito di un progetto di ripartizione parziale ( art. 39, co. 3, R.D. 267/1942 ), e prevista la chiusura del fallimento anche in presenza di giudizi pendenti ( art. 118, R.D. 267/1942 ), i quali avranno una trattazione preferenziale ( art 43, R.D. 267/1942 ).
Con il D.Lgs. 18.8.2015, n. 139 , viene recepita la Direttiva 26.6.2013, n. 2013/34/Ue , che abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo una profonda innovazione nelle regole nella redazione del bilancio d’esercizio. In primo luogo, vengono individuate, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione , imprese di piccola dimensione e micro-imprese . A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato il bilancio delle micro-imprese . È, inoltre, profondamente riformata la disciplina dei bilanci di esercizio e consolidato. In particolare, il decreto ha innovato i principi sia di redazione che di valutazione del bilancio. Il recepimento della Direttiva 2013/34/Ue , che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che inizia l’ 1.1.2016 .
Con la pubblicazione nella G.U. 31.7.2015, n. 176 del D.M. 13.7.2015 sono fissate le modalità di compensazione , per il 2015 , delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti che sono titolari di crediti non prescritti , certi , liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica Amministrazione . Il decreto in questione concede la facoltà per imprese e professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica Amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione per il pagamento delle cartelle esattoriali . In particolare il D.M. 13.7.2015 prevede che le disposizioni previste dal D.M., di concerto con il D.M. Sviluppo economico 24.9.2014 si applicano, con le medesime modalità , anche per l’anno 2015 , con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31.12.2014 .
La tenuta e conservazione di libri e scritture contabili prescritti dall’ art. 2214, Codice civile prescinde da forma giuridica e dimensioni dell’ impresa e risponde alla irrinunciabile esigenza di permetterne un controllo esterno a garanzia degli interessi di coloro che con la stessa entrano in relazione. Le semplificazioni contabili previste dalla norma tributaria (art. 18, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF6318] ) non esonerano comunque l’impresa dalla corretta tenuta di libri e scritture contabili previsti dalla norma civilistica. Nelle società di persone, la mancata tenuta della contabilità ordinaria, impedendo ai soci non amministratori di esercitare i diritti di informazione e controllo sulla gestione sociale ad essi riconosciuti dal Codice civile, espone gli amministratori all’ azione di responsabilità ex art. 2392, c.c. In ipotesi di dichiarazione di fallimento , all’imprenditore (agli amministratori) che hanno omesso la tenuta e conservazione delle scritture contabili civilisticamente obbligatorie, può essere ascritto il reato di bancarotta documentale semplice , ovvero fraudolenta , qualora si accerti che scopo dell’omissione è quello di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.
In presenza di violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per reati tributari , il Legislatore ha disposto il raddoppio degli ordinari termini decadenziali per l’ accertamento . La questione è stata spesso oggetto delle riflessioni dei giudici in sede di merito e di legittimità L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 24.9.2013, n. 31/E, ha fornito la propria interpretazione in ordine al trattamento tributario da applicare nell’ipotesi in cui, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai Principi contabili (Oic 29 e Ias 8), il contribuente proceda alla correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, con i relativi effetti sul Conto economico. La questione interpretativa, cui fornisce risposta la R.M. 8.6.2015, n. 57/E, riguarda la combinazione tra la normativa in materia di raddoppio dei termini ed i principi riguardanti la correzione degli errori ; al riguardo è stato affermato che il raddoppio dei termini opera con esclusivo riguardo all' attività di accertamento ed a favore dell’Amministrazione finanziaria. Per tale ragione, secondo l'Agenzia, la procedura di correzione degli errori non può essere utilizzata con riferimento a periodi d’imposta ormai chiusi in base agli ordinari termini di accertamento .
Con le due concomitanti sentenze, la n. 16950 e la n. 16951 del 2015, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che in materia di accertamento fiscale e contrasto dell’evasione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi, ai fini probatori, di qualsiasi elemento con valore indiziario, fatta eccezione degli elementi inutilizzabili per effetto di una specifica previsione di legge , ovvero per essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale .