Novità
Novità e ultimi provvedimenti
I contratti di locazione di beni immobili intervenuti tra soggetti che operano nel regime d’impresa impongono l’assolvimento di determinati adempimenti contabili ed originano conseguenze fiscali sia ai fini dell’ imposizione diretta sia dell’ imposizione indiretta . Nel presente arresto, pertanto, ci si soffermerà sulle scritture contabili che devono essere registrare sia dal locatore sia dall’ utilizzatore , sugli effetti che si realizzano in capo ad entrambi i contraenti ai fini del reddito d’impresa ed infine sul principio di alternatività Iva - Registro cui sono assoggettati i canoni di locazione , ai fini dell’ imposizione indiretta , in dipendenza della tipologia di immobile oggetto del contratto.
In data 7.10.2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 24.9.2015, n. 158, che, in attuazione della Legge delega 11.3.2015, n. 23, riforma la disciplina sia dei reati fiscali sia delle sanzioni amministrative . Con tale provvedimento sono state apportate, tra le altre, numerose e significative modifiche all’attuale regime sanzionatorio in materia di Iva. Si segnala sin da subito che, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. 158/2015, le disposizioni di seguito commentate saranno applicabili soltanto a partire dall’1.1.2017. Tuttavia, non si esclude un repentino intervento correttivo in materia di decorrenza con la prossima Legge di stabilità, la quale si propone di anticipare la decorrenza all'1.1.2016 delle norme del D.Lgs. 158/2015 relative alla riforma delle sanzioni amministrative.
Come indicato dal Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico, nella G.U. 20.10.2015, n. 244, è stato pubblicato il Decreto attuativo delle disposizioni in materia di Patent box di cui dell’ art. 1, co. da 37 a 43, L. 23.12.2014, n. 190 [CFF6270] . In particolare, si ricorda che con le citate disposizioni normative, è introdotto, a favore delle società ed enti , compresi i trust residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, un regime opzionale (cd. Patent box ) in base al quale concorrono alla formazione del reddito complessivo , nella misura del 50% del relativo ammontare, i redditi derivanti da utilizzo di opere dell’ ingegno , brevetti industriali , marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi , formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Come emerge dalla lettura del Comunicato del Mise, il decreto rientra nella strategia messa a punto dal Tavolo Finanza per la Crescita, a cui partecipano le strutture dei due Ministeri e prevede una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015 , al 40% nel 2016 ed al 50% nel 2017 . Con il Provv. Agenzia delle Entrate 10.11.2015, n. 144042 è stato infine approvato il form da utilizzare, per l’ opzione del regime in questione, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2014 . Di conseguenza, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare i modello deve essere utilizzato (con invio telematico) per l’adozione relativa agli anni 2015 e 2016. A partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (quindi dal 2017), l’opzione dovrà essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.
Un documento di giugno 2015 del Wco indica le modalità per la determinazione del valore in Dogana nelle operazioni intercompany . L’organizzazione mondiale delle dogane, sottolineando che «il trattamento degli aggiustamenti di transfer pricing è inconsistente nel mondo», cerca di porre rimedio alla gran parte degli scambi commerciali riferibili a « rapporti controllati », ossia quelle operazioni che implicano un passaggio in dogana con conseguente impatto sul valore doganale. Tuttavia, per il recepimento, a livello nazionale, delle indicazioni contenute nella Guida del Wco si attende una specifica circolare dell’Agenzia delle Dogane.
Il giudice di merito, nel confermare l’accertamento induttivo del volume d’affari dell’azienda fallita, non può non considerare i fattori di crisi settoriale e le difficoltà aziendali , cioè gli elementi obiettivamente idonei a dar conto dell’esistenza di una situazione non normale dell’attività svolta. L’Ufficio, in questi casi, non può fondare l’atto impositivo sulle incongruenze riscontrate fa costi e ricavi, e in ipotesi di contenziosi complicati il giudice tributario può avvalersi dei consulenti tecnici (Ctu). Ciò è quanto emerge dal nuovo orientamento affermato nella Sentenza 15.5.2015, n. 9973 , con la quale la Corte di Cassazione prende coscienza della crisi economica , soprattutto per le aziende. La situazione di crisi aziendale manifestata dai contribuenti per giustificare omessi versamenti di Iva o di ritenute fiscali, al contrario, è contrastata in materia penale , ove il giudice di legittimità ne limita l’ammissione esclusivamente a comprovati casi di forza maggiore .