COMMENTI

Reverse charge in edilizia

La massiccia evasione in termini di imposta sul valore aggiunto, ha spinto non solo lo Stato italiano ma anche la Comunità europea, ad assumere iniziative volte ad arginare tale fenomeno. I sistemi per cercare di evitare che l’Iva non venga versato e, quindi, che non venga evasa, possono essere molteplici, ma nel meccanismo dell’inversione contabile è stata individuata una delle «armi» o dei «meccanismi» più validi. Con tale sistema, conosciuto anche con il termine « reverse charge » , il debitore d’imposta, in Italia denominato soggetto passivo, viene sostituito: tenuto all’adempimento del versamento non sarà più, infatti, il cedente o prestatore come normalmente avviene, ma bensì il cessionario o il committente. Il meccanismo appena indicato deve essere autorizzato dall’Unione europea e consente di evitare le così dette frodi « carosello » in cui a fronte di un cessionario o committente che diventano creditori dell’imposta a loro addebitata dal cedente o dal prestatore, quest’ultimo non effettua alcun versamento comparendo, poi, come soggetto passivo d’imposta o facendo scomparire qualsiasi «attività» sulla quale il Fisco posso attaccarsi per soddisfare le proprie pretese creditorie.

Presa di posizione europea contro le frodi

«Quick Reaction Mechanism» (QRM) è il meccanismo di reazione rapida costituito dall'Unione europea al fine di fronteggiare il problema dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del singolo Stato membro. Ad introdurlo fu la Direttiva comunitaria 2013/42/UE del 22 luglio 2013, che tenta di arginare non solo le perdite di bilancio dei singoli Stati ma anche l'invitabile concorrenza di mercato che crea tale comportamento. Non versando l'imposta, infatti, i soggetti che cedono determinati beni o prestano determinati servizi, possono applicare prezzi notevolmente più concorrenziali dei competitor che, invece, versano regolarmente l'imposta. Contestualmente alla emanazione della Direttiva 2013/42/UE, l'Unione europea provvedeva ad emanare una seconda Direttiva, la 2013/43/UE, con la quale venivano individuate ulteriori operazioni per le quali si rende applicabile, all'interno di ogni Stato membro, il meccanismo dell'inversione contabile, previsto proprio come strumento di reazione rapida all'evasione fiscale.

Debitore d'imposta

Per quanto riguarda il meccanismo dell'imposta sul valore aggiunto, viene prevista la figura del debitore d'imposta, in Italia individuato, invece, come soggetto passivo, che è colui che è tenuto al versamento dell'imposta addebitata in presenza di cessioni di beni o di prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. In taluni casi, però, la figura del debitore d'imposta ricade sul cessionario del bene o sul committente del servizio. È il caso non solo delle operazioni effettuate in Italia da parte di soggetti non residenti, ma anche di alcune prestazioni rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato ad altri soggetti ivi stabiliti, purché ovviamente titolari di una posizione ai fini Iva. I co. 2, 5 e 6, art. 17 prevedono le fattispecie in cui trova applicazione il meccanismo della così detta inversione contabile, conosciuta anche con il termine «reverse charge». In tutti questi casi tenuto alla liquidazione e all'eventuale versamento dell'imposta è il cessionario o committente che dovrà registrare il documento ricevuto dal cedente o prestatore con l'Iva, e registrare il documento sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti .

Reverse charge nel settore edile

Con riferimento al meccanismo dell'inversione contabile, notevole importanza risultano rivestire le norme che, con il tempo, si sono succedute al fine di tamponare le frodi presenti nel settore dell'edilizia. Partendo dai rapporti fra subappaltatore ed appaltatore, entrambi esercenti attività all'interno del settore edile ossia delle attività elencate nella sezione "F" della tabella ATECO 2007, o tra subappaltatori, si passa alle cessioni di fabbricati, sia di natura civile che natura strumentale, per passare poi alla recente norma, introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015, sempre nel corpo del sesto co. dell'art. 17, D.P.R. 633/1972, che ha coinvolto ulteriori servizi, questa volta facendo semplicemente riferimento gli edifici. Risulta, infatti, sufficiente che i servizi introdotti nella lett. a-ter), co. 6, art. 17, vengano effettuati con riferimento agli edifici, a nulla rilevando che vengano anche resi nell'ambito di attività prettamente di natura edile. La C.M. 14/E/2015, ha fornito i necessari chiarimenti per l'applicazione dell'inversione contabile alle nuove fattispecie, utilizzando, per l'individuazione del tipo di servizio, sempre i codici attività presenti nella tabella Ateco 2007.

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