Novità
Novità e ultimi provvedimenti
Il Provv. Agenzia Entrate 29.1.2016, prot. 16310/2016, ha approvato il Mod. Unico SC 2016 , con le relative istruzioni , che le società , gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed i soggetti non residenti equiparati hanno l’obbligo di presentare nell’anno 2016 con riferimento al periodo d’imposta 2015 ai fini delle imposte sui redditi e dell’ Iva , oltre ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo 2015 , con le relative istruzioni. Il termine ultimo della presentazione, da effettuare esclusivamente con il canale telematico , scade l’ ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta . Le novità di maggiore impatto interessano il frontespizio ed i quadri RF (reddito d’impresa), RQ (altre imposte), RN (determinazione del reddito complessivo – calcolo dell’Ires), RV (riconciliazione dati di bilancio e fiscali) e, soprattutto, RS (prospetti vari). Sono confermate anche quest’anno le istruzioni generali comuni ai modelli delle società e degli enti ( Modd. Unico SP , SC e ENC ), raccolte in un fascicolo separato ed autonomo rispetto alle istruzioni specifiche dei modelli dichiarativi coinvolti.
Con le disposizioni apportate all’interno del recente D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 denominato « Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 », è stato modificato in maniera significativa l’impianto normativo dell’art. 14, D.Lgs. 472/1997 [CFF9477] con la previsione di una platea più ampia di soggetti ai quali verranno applicati i precetti ivi contemplati. Inoltre, è stato elevato a rango normativo ciò che nella prassi si verificava da tempo in ordine all’adozione della norma in oggetto nelle procedure fallimentari . Rimangono invece immutate le limitazioni già esistenti ed il disposto concernente la cessione d’azienda attuata in frode ai crediti di natura tributaria . Nel corso del presente intervento si analizzerà pertanto la disciplina della responsabilità tributaria nell'ambito della cessione d'azienda, commentando ogni suo precetto, con particolare attenzione alle modifiche del decreto citato. Si rammenta che tali novità sono applicabili dall’ 1.1.2016 , come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 che ha anticipato di un anno la decorrenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 158/2015.
Se la disciplina dell’ autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente si presente tutto sommato definita nei suoi aspetti tributari, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, altrettanto non si può dire con riferimento alle analoghe concessioni effettuate a favore di coloro che rivestono la carica di amministratore della medesima società concedente . Stante la natura di reddito assimilato al lavoro dipendente delle somme corrisposte all’ amministratore (che non rivesta la qualifica di dipendente né di professionista dotato di partita Iva) si sarebbe portati, in prima battuta, ad affermare che quanto valido per il dipendente sia applicabile in tutto e per tutto anche in questo caso; in realtà, come avremo modo di evidenziare nel presente contributo, non è affatto così.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza 24823/2015 , hanno risolto l’annosa questione relativa alla necessità, nelle cd. « indagini a tavolino », del contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in senso complessivamente sfavorevole a quest’ultimo. Nella pronuncia si afferma, in sostanza, che nei controlli «a tavolino» (vale a dire ai controlli eseguiti presso la sede dell’Ufficio in base alle notizie acquisite), l’Amministrazione finanziaria, in caso di tributi « non armonizzati », non è tenuta a redigere il verbale di chiusura delle operazioni di verifica , quindi a rispettare il termine di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento. Nel caso di tributi « armonizzati », invece, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto di accertamento, purché il contribuente assolva all’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
Le aliquote contributive di artigiani e commercianti , per l’anno 2016 , sono pari al 23,10 % e 23,19 % . Si ricorda che l’ art. 24, co. 22, D.L. 6.12.2011, n. 201 [CFF6244f] , ha disposto, dall’1.1.2012, un aumento graduale della contribuzione che arriverà fino al 24 % nel 2018 . Anche per il 2016 valgono le agevolazioni previste: dall’ art. 59, co. 15, L. 27.12.1997, n. 449, in base alla quale i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’Inps e con più di 65 anni di età possono richiedere che il contributo dovuto alla gestione di appartenenza, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente, venga ridotto della metà; dall’ art. 1, co. 2, L. 2.8.1990, n. 233 , per i coadiuvanti ed i coadiutori di età inferiore a 21 anni. Per gli iscritti alla gestione commercianti è, inoltre, dovuto il contributo pari allo 0,09 % a titolo di contribuzione aggiuntiva per il finanziamento dell’ indennizzo per la cessazione definitiva dell’ attività commerciale , adempimento prorogato fino al 31.12.2018 dall’art. 1, co. 490, L. 27.12.2013, n. 147. Rimane poi confermato il contributo di € 0,62 mensili a titolo di prestazioni di maternità , previsto dall’art. 49, co. 1, L. 23.12.1999, n. 488.
Numerose sono le novità destinate alle Amministrazioni locali e derivanti dalle disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2016, di cui alla L. 28.12.2015, n. 208. La misura più innovativa è certamente rappresentata dal superamento del Patto di stabilità interno e dall’introduzione delle nuove regole del « pareggio », che impongono un obiettivo di saldo zero nella gestione di competenza. Novità riguardano anche le « partecipate », con l’incremento degli obblighi di pubblicità per gli incarichi, ulteriori vincoli sugli acquisti e nuovi criteri per limitare i compensi e gli emolumenti degli amministratori e dipendenti . Sul fronte del personale pubblico , invece, due i profili da rimarcare: da una parte, la forte contrazione del turn over (portato ora al 25% della spesa dei cessati dell’esercizio precedente) e, dall’altra parte, i nuovi vincoli sulle risorse per il trattamento accessorio , il cui tetto ora dipende dai livelli 2015 . Da segnalare, infine, è anche l’ulteriore « sblocco » degli « oneri di urbanizzazione », destinabili per il 100% a spese di manutenzione ordinaria del verde , delle strade e del patrimonio comunale , nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche .