Novità
Novità e ultimi provvedimenti
Con il Provv. 31.1.2017, prot. n. 22465 l’Agenzia Entrate ha approvato il Mod. Redditi 2017 - Enc e le relative istruzioni ; questo modello sarà utilizzato dagli enti non commerciali per determinare l’ imponibile complessivo da assoggettare ad Ires . Il reddito totale , ricalcando pressoché le modalità di determinazione del reddito delle persone fisiche, è ottenuto attraverso la sommatoria dei redditi : fondiari , di impresa , di capitali e diversi , che sono stati prodotti nell’anno d’imposta 2016 . La dichiarazione 2017 non presenta differenze notevoli rispetto a quella dell’anno precedente. Le principali novità che hanno inciso comunque in maniera lieve sulla struttura del modello sono: l’avvento dell’ invio in forma autonoma della dichiarazione Iva ; l’ equiparazione dei termini per l’invio della dichiarazione a favore con quelli della dichiarazione a sfavore; l’ abrogazione della disciplina ad hoc dei costi black list ; le agevolazioni fiscali dell’ iper ammortamento e del super ammortamento ; la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche .
Nei Modd. Redditi 2017 PF , SP e SC , approvati con le relative istruzioni con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 31.1.2017, prot. 22484 , 22466 e 22476 , e successive modifiche, come di consueto, viene dedicato notevole spazio agli sconti fiscali di cui sono destinatari gli autotrasportatori di merci conto terzi con riferimento all’ anno di imposta 2016 . In corrispondenza dei Quadri RF e/o RG vengono esposte la deduzione di natura forfetaria e/o l’ulteriore deduzione a forfait previste a favore delle imprese autorizzate all’ autotrasporto di merci da inserire nella dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2017 in base agli artt. 66, co. 5 , e 95, co. 4 , D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF5166 e 5195] . Negli stessi modelli dichiarativi, all’interno del Quadro RU, oltre ai crediti validi in generale per i soggetti esercenti attività di impresa, vengono evidenziati alcuni crediti di imposta specificamente riferiti agli autotrasportatori , tra i quali si segnalano anche il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori (cd. caro petrolio ) ex art. 1, D.L. 26.9.2000, n. 265, conv. con modif. dalla L. 23.11.2000, n. 343, e quello a favore degli autotrasportatori per l’acquisizione di beni capitali e per la formazione del personale (art. 32-bis, D.L. 12.9.2014, n. 133, conv. con modif. dalla L. 11.11.2014, n. 164).
Con un corposo documento a firma congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) sono stati forniti importanti chiarimenti sulla disciplina del cd. super ammortamento e sull’introduzione del cd. iper ammortamento cioè le agevolazioni introdotte rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) e dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), ed applicabili entrambe nel 2017 . Con la Legge di Bilancio 2017 è stata data, tra l’altro, attuazione: alla proroga del super ammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31.12.2017 e consegnati entro il 30.6.2018 ; all’introduzione di una maggiorazione del 150% ( iper ammortamento ) sul costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31.12.2017 e consegnati entro il 30.6.2018 ; all’introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto beni strumentali immateriali per i soggetti che beneficiano dell' iper ammortamento .
Anche nel 2017 i contribuenti possono scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell’ Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2016 (Mod. 730 – Redditi 2017 PF) a finalità di interesse sociale . L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 31.3.2017, n. 5/E , fa il punto sulle novità introdotte dal D.P.C.M. 7.7.2016 in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’ammissione al beneficio del 5 per mille e, in particolare, all’applicazione della nuova procedura nell’anno 2017 . Le disposizioni si semplificazione per l’accesso al riparto del 5 per mille , si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2017 . A fronte della stabilizzazione del contributo disposta dalla Legge di Stabilità 2015, l’art. 6-bis, D.P.C.M. 23.4.2010 ha: › eliminato, per gli enti regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà ; › istituito un apposito elenco permanente degli enti iscritti al beneficio che viene aggiornato, integrato e pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’evidente maggior stato di incertezza operativa che caratterizza le aziende in crisi impone « una preliminare attività di approfondimento e ponderazione dei diversi possibili scenari » che rende queste tipologie di valutazioni una « sintesi di considerazioni assai articolate » 1 . Ne consegue che, specie in contesti valutativi di crisi, i professionisti hanno bisogno di supporti operativi – ciò anche perché i Piv e i Principi di Valutazione Internazionali non trattano al momento l’argomento. Il Cndcec già nel 2015 aveva redatto delle Linee Guida 2 per qualificare la crisi aziendale e distinguerla dall’insolvenza e dalla temporanea illiquidità, ma anche per monitorarne la manifestazione e l’evoluzione. Più di recente, a dicembre 2016 , il Cndcec ha ripreso questa tematica, in collaborazione con Sidrea (Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale), per approfondirne la trattazione da un punto di vista valutativo .
Il trasferimento dell'immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni «prima casa» prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato comporta la decadenza dal regime di favore, salvo che entro un anno dall'alienazione anticipata prima del quinquennio il contribuente acquisti o costruisca un altro immobile da adibire ad abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 26.1.2017, n. 13/E a seguito di una serie di sentenze della Corte di Cassazione ha rivisto il proprio precedente orientamento e allineandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte sostiene che nel caso in cui venga alienato l'immobile acquistato con l'agevolazione in parola, la costruzione di un immobile abitativo da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione, su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell'immobile agevolato , configura un presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio.
Il beneficio della piccola proprietà contadina (art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009 [CFF2349] ) è applicabile anche per i trasferimenti di terreni nel maso chiuso . Non rilevano la qualifica dell’ acquirente , né la relativa iscrizione alla previdenza agricola , purché i proprietari coltivino abitualmente il terreno agricolo . Con la R.M. 1.2.2017, n. 15/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti soggettivi previsti per l’applicazione dell’ agevolazione ai proprietari di maso chiuso . La L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - come è noto - prevede che « le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati ». La norma ha inteso estendere le agevolazioni , imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all' imposta catastale nella misura dell' 1% , anche ai proprietari di maso chiuso . Non è, quindi, necessario essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali « certificati » per usufruire del trattamento fiscale di favore previsto per la piccola proprietà contadina in quanto spetta anche ai proprietari di masi chiusi , purché coltivino abitualmente il terreno agricolo .