Novità
Novità e ultimi provvedimenti
La fatturazione elettronica è la prima vera occasione che il Paese ha per far evolvere il rapporto Fisco-impresa-professionisti ed è il presupposto per trasformare il sistema dei controlli e delle verifiche fiscali. È di fondamentale importanza che sia gli operatori che il Legislatore mantengano il focus sui controlli e sulle modalità di gestione dei rapporti , per migliorare l’assetto e non creare un pericoloso sbilanciamento della posizione del contribuente rispetto a quella del Fisco.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.7.2018 il D.P.C.M. 16.5.2018, n. 90, di attuazione del Bonus pubblicità e recante le modalità e i criteri per la concessione di incentivi fiscali , sotto forma di credito d'imposta , sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani , periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali . Con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha finalmente approvato il modello di comunicazione e le modalità per poter fruire correttamente del credito d'imposta in questione, introdotto dal D.L. 50/2017. Ricordiamo che il Bonus pubblicità è un credito d’imposta diretto alle imprese e ai professionisti che nel corso dell’anno effettuano investimenti in campagne promozionali .
Con il D.Lgs. 20.7.2018, n. 95, pubblicato nella G.U. 10.8.2018, n. 185, il Governo, utilizzando una possibilità prevista nella Legge delega 6.6.2016, n. 106, apporta delle modifiche al D.Lgs. 3.7.2017, n. 112 sulla disciplina in materia di impresa sociale . Le novità principali riguardano la precisazione della definizione di lavoratore molto svantaggiato , le modifiche alla disciplina fiscale e quelle relative all’ adeguamento degli statuti per le imprese sociali già costituite al momento di entrata in vigore della nuova normativa.
La Legge di Bilancio 2018, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta , prevede che l'Agenzia delle Entrate può sospendere , fino a trenta giorni , l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli artt. 17 e segg., D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 (Modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio . Se all'esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato , ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita ed i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Un Provvedimento del Direttore delle Entrate ha definito i criteri e le modalità per la sospensione dell’ esecuzione delle deleghe di pagamento ; va evidenziato che se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato l’Agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell’F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il file.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 3.7.2018, n. 17337 , in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha nuovamente statuito che l’ esenzione da Imposta comunale sugli immobili ( Ici ) per i terreni edificabili posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all’esercizio di attività agricole si estende anche agli altri comproprietari che non possiedono i medesimi requisiti. La persistenza della destinazione agricola , infatti, integra una situazione di incompatibilità con la destinazione edificatoria che non può trovare realizzazione stante il vincolo agricolo gravante sul terreno , con la conseguenza che, trattandosi di una situazione oggettiva , l’esclusione da imposta si estende anche agli altri comproprietari che non esercitano attività agricola . La medesima esenzione trova applicazione anche con riferimento all’ Imposta comunale sugli immobili ( Imu ).
L’art. 52, co. 3, D.P.R. 633/1972 richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica anche per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale , fermo restando quanto disposto dall’art. 103 c.p.p. In tema di segreto professionale , l’art. 200, co. 1 e 2, c.p.p. riconosce la facoltà di astenersi dal deporre a determinate categorie, mentre l’art. 622 c.p. punisce il fatto di chi avendo notizia, per ragione della propria professione , di un segreto , lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto.