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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

RUBRICHE

L'ADEMPIMENTO DELLA SETTIMANA

Controlli sull'utilizzo dei crediti fiscali

La compensazione dei crediti fiscali , prevista in linea generale dall’ art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF7418] , ha subìto negli ultimi anni numerose modifiche , in gran parte finalizzate a limitarne il libero utilizzo e a sottoporla a controlli sempre più stringenti. Dall’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed a quello di apposizione del visto di conformità , anche con riferimento alle compensazioni Iva trimestrali , si aggiunge adesso la facoltà, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, riconosciuta all’Agenzia delle Entrate, di «sospendere» le deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano «profili di rischio».

Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 15.12.2017, n. 294475, ha approvato il Mod. FTT Financial Transaction Tax , che dovrà essere utilizzato per comunicare i dati relativi all’ imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax ) che è stata pagata nell’anno d’imposta 2017 . Istituita dalla Legge di Stabilità 2013, la Tobin Tax si paga sulle transazioni finanziarie aventi ad oggetto strumenti partecipativi derivati ed alle negoziazioni ad alta frequenza . L' imposta è determinata in misura fissa , pur variando tuttavia in base all’oggetto della transazione finanziaria. Sono obbligati a presentare la dichiarazione FTT i responsabili del versamento dell’ imposta cioè: le banche , le società d’ investimento, le società fiduciarie , gli intermediari non residenti in Italia, i notai, nonché i contribuenti nei casi in cui hanno posto in essere le operazioni finanziarie autonomamente . L’ obbligo di presentazione della dichiarazione viene meno qualora, dalla transazione finanziaria, scaturisca un debito d’imposta nella misura non superiore a € 50.

COMMENTI

IVA

Novità Iva della Legge di Bilancio 2018

Una delle più importanti novità contenuta nella L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), applicabile dall’1.1.2019 , è rappresentata dall’introduzione della fattura elettronica obbligatoria . Tale innovazione contribuirà al venir meno dello « spesometro », nonché a semplificazioni amministrative e contabili. Scompaiono poi, già dall’1.7.2018 , le schede carburante , ai fini della detrazione dell’imposta, per lasciare spazio ai pagamenti mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi. Aumenta inoltre l’elenco delle operazioni connesse al gruppo Iva e variano alcune aliquote collegate ad taluni beni e servizi.

Super e iper ammortamenti

La L. 27.12.2017, n. 205 ha prorogato di un anno la possibilità di maggiorare , ai soli fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione dei beni strumentali mobili nuovi (cd. super ammortamento): l’entità del beneficio è stata, tuttavia, ridotta dal 40% al 30% . L’ iper ammortamento , consistente nella maggiorazione del 150% della spesa per cespiti ad elevato contenuto tecnologico, è stato esteso al 31.12.2018 , con possibilità di fruire dell’agevolazione anche nel caso di investimento effettuato entro il 31.12.2019 , purché risultino rispettate due condizioni al 31.12.2018: l’ordine è stato accettato dal venditore , e sono stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene . Il medesimo differimento ha riguardato il beneficio del super ammortamento dei beni immateriali , con conferma dell’aliquota del 40% . È, inoltre, riconosciuto un credito d’imposta del 40% per i costi di formazione aziendale nelle tecnologie previste dal « Piano Industria 4.0 ».

Usufrutto sugli immobili

L’art. 48, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF2048] prevede le modalità per determinare il valore dell’ usufrutto , dell’ uso o dell’ abitazione ai fini dell’imposta di registro , mentre la disciplina civilistica dell’ usufrutto è contenuta negli artt. da 978 a 1020 c.c., e quella dell’ uso e dell’ abitazione negli artt. da 1021 a 1026 c.c. L’art. 14, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 [CFF3214] disciplina la modalità di calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione , relativamente ai beni immobili compresi nell’ attivo ereditario , dei diritti di usufrutto , di uso e di abitazione . Inoltre l’art. 56, D.Lgs. 346/1990 [CFF3256] prevede che il valore dei diritti di usufrutto, di uso e di abitazione donati si determini in base a quanto previsto in caso di successione dall’art. 14. Il D.M. 13.12.2017 ha modificato la misura del tasso annuo degli interessi legali , elevandola dallo 0,1% (tasso in vigore fino al 31.12.2017) allo 0,3% annuo con effetto a decorrere dall’1.1.2018 . Conseguentemente, il D.M. 20.12.2017 ha adeguato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni,modificando anche il prospetto dei coefficienti da utilizzare per determinare il valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensionivitalizie. Le modifiche si applicano agli atti pubblici formati , agli atti giudiziari pubblicati o emanati , alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione , alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dall’1.1.2018 . 

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