RUBRICHE

L'ADEMPIMENTO DELLA SETTIMANA

Dichiarazione Iva 2018

Il Provv. Agenzia Entrate 15.1.2018 ha approvato, con le relative istruzioni, il Modello di dichiarazione annuale Iva 2018 ed il Modello di dichiarazione annuale Iva Base 2018 , per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017. Conseguentemente all’introduzione dal 2017 dell’obbligo di invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, da quest’anno la dichiarazione annuale deve essere presentata, sempre in forma autonoma , entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; fino allo scorso anno, la scadenza era il 28 febbraio. Come stabilito dall’art. 6, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 [CFF1702m] , il versamento del saldo Iva relativo all’anno precedente deve essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno; resta possibile differire il pagamento dell’Iva alla scadenza per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno, per gli esercizi solari) con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo.

COMMENTI

Dividendi provenienti da Paradisi fiscali

La R.M. 22.11.2017, n. 144/E affronta il tema della documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti . Il documento di prassi ha per oggetto un interpello in cui l’istante chiede quale sia il corretto comportamento da tenere al fine di dimostrare se gli utili che la controllata estera intende distribuire sono utili paradisiaci o meno. L’art. 89, co. 3, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF5189] non pone alcun principio di carattere generale secondo cui è ritenuta prioritaria la distribuzione degli utili formatisi in Paesi a fiscalità privilegiata. Sul tema però l’Agenzia, con C.M. 6.10.2010, n. 51/E aveva già precisato che, in questi casi, la provenienza dell’utile percepito deve essere adeguatamente documentata dal contribuente. In mancanza di adeguato supporto documentale , si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza black list . La R.M. 144/E/2017 conferma questa tesi.

Cooperative: governance e vigilanza

Nella L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) vi sono anche alcune disposizioni che vanno a modificare la regolazione delle società cooperative . In particolare vi sono alcune norme che introducono elementi di novità sia nell’assetto di governance sia nel sistema di vigilanza delle società cooperative.

Tabelle Aci 2018

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato pubblicato nel S.O. n. 63 alla G.U. 29.12.2017, n. 302, stabilisce le Tariffe Aci , in vigore dall’ 1.1.2018 , con validità per l’anno d’imposta 2018 . Le tabelle, elaborate dall’Aci entro il 30.11 di ogni anno e pubblicate dall’Agenzia delle Entrate entro il 31.12 di ciascun anno con effetto dal periodo d’imposta successivo, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo di trasporto e della sua progressiva usura così come previsto dall’ art. 3, co. 1, D.Lgs. 314/1997 . Si tratta di nove tabelle differenziate in base al tipo di veicolo , alla tipologia di alimentazione   e, relativamente all’autoveicolo, alla circostanza che il veicolo sia in produzione o fuori produzione . Tali tabelle contengono i nuovi parametri in base ai quali viene effettuato il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti, collaboratori e professionisti che utilizzano il proprio mezzo di trasporto , auto o moto che sia, per svolgere l’attività di lavoro , oltre ad essere utilizzate per la determinazione dei  fringe benefit a dipendenti, amministratori, professionisti ed altri collaboratori dell’azienda o ente. Con la Legge di Stabilità 2018, in vigore dall’ 1.1.2018 , sono fuori dall’ambito di applicazione dell’ agevolazione gli investimenti in veicoli e in altri mezzi di trasporto . 

Atti soggetti a registrazione: l'imposta si restringe

L'originario art. 20, D.P.R. 131/1986 [CFF2020] , disponeva che: « L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ». A seguito delle modifiche apportate dal co. 87 dell’art. 1, L. 27.12.2017, n. 205, la norma, a partire dall’ 1.1.2018 , si presenta così: « L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi ».

Accollo del debito d'imposta

Nell’ ordinamento tributario sono ammesse due specifiche modalità di estinzione dell’ obbligazione tributaria : l’ accollo del debito d’imposta altrui e la compensazione tra debiti e crediti d’imposta. Nell’ambito tributario si può configurare esclusivamente l’ accollo cd. cumulativo (e non liberatorio), in quanto con l’accollo il debitore originario ( accollato ) non è mai liberato dal debito e, parallelamente, il soggetto terzo che si accolla il debito altrui ( accollante ) non assume la posizione soggettiva di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario ma subentra come obbligato in solido (o coobbligato) in forza del titolo negoziale dell’accollo. Il fatto che, nonostante l’ accollo del debito d’imposta altrui , il contribuente / soggetto passivo del rapporto tributario , al pari del credito fiscale che è tenuto ex lege a soddisfare, rimanga sempre il medesimo, pone il conseguente dubbio se nell’ accollo possano trovare applicazione in favore dell’ accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione . L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 15.11.2017, n. 140/E , risolve tale dubbio in senso negativo. La compensazione , infatti, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti ) che sussistono tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi . Deve pertanto negarsi , in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’ accollante nei confronti dell’Erario.

Bonus cultura per i diciottenni

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il bonus cultura per i diciottenni per altri 2 anni : ne potranno beneficiare anche i ragazzi che compiono 18 anni nel 2018 e nel 2019 . La proposta di introdurre un bonus cultura è stata presentata, come è noto, dall'ex Premier Matteo Renzi nella Legge di Stabilità 2016 all’interno del pacchetto cultura e sicurezza , al fine di incentivare la «cultura» tra i giovani ragazzi. In particolare, in occasione dell’evento « Italia, Europa: una risposta al terrore » dopo le stragi del terrorismo, Renzi aveva affermato che: « Per ogni euro in più investito sulla sicurezza ci deve essere un euro in più investito sulla cultura. Per ogni intervento sulla cyber security deve crescere una startup. Ci deve essere più pulizia nelle nostre periferie. La risposta non può essere solo securitaria ». Così il  bonus cultura , è diventato operativo grazie alla  18App , un'applicazione che permette ai giovani maggiorenni, in possesso dei requisiti, di poter acquistare on line biglietti per musei, concerti, mostre, spettacoli dal vivo, cinema, libri e-book, ecc., e generare il relativo  qr code o bar code , da presentare al negozio fisico, al momento del ritiro dell’acquisto effettuato sull’App.

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