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E-fattura e corrispettivi telematici: ultimi chiarimenti delle Entrate

Nel corrente mese di ottobre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con sei Risposte Interpello in ambito di fattura elettronica e invio telematico dei corrispettivi . In particolare si tratta delle Risposte n. 394 del 7 ottobre 2019, n. 395 del 8 ottobre 2019, n. 396 del 8 ottobre 2019, n. 412 del 11 ottobre 2019, n. 413 del 11 ottobre 2019 e n. 417 del 17 ottobre 2019. Di seguito si riporta una sintesi dei chiarimenti in oggetto.

L'ADEMPIMENTO DELLA SETTIMANA

Aiuti di Stato: obblighi di trasparenza

La L. 124/2017, così come modificata dall' art. 35, D.L. 34/2019 , conv. con modif. dalla L. 58/2019, ha introdotto degli obblighi di trasparenza per le erogazioni pubbliche . In particolare, viene previsto che le associazioni, gli esercenti attività d'impresa ex art. 2195 c.c. e le cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, siano tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali , entro il 30 giugno di ogni anno , le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche Amministrazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione della Nota integrativa (società di capitali ma non micro imprese) le informazioni vengono pubblicate direttamente nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato). A partire dal 1° gennaio 2020 , l' inosservanza degli obblighi in questione comporterà una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

COMMENTI

Stretta sulle compensazioni

Il D.L. 26.10.2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal 27.10.2019, introduce, tra le altre, apposite disposizioni normative volte a reprimere le indebite compensazioni , essendo, questo, un fenomeno purtroppo divenuto frequente specie negli ultimi anni. A tal fine, vengono innanzitutto previsti il divieto di compensazione mediante accollo fiscale e il divieto di compensazione per le partite Iva cessate. Viene poi previsto che, analogamente a quanto già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap, la compensazione sia subordinata alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Viene poi esteso a tutti i soggetti, anche non titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per effettuare pagamenti tramite compensazione . Infine, viene introdotta una specifica sanzione di € 1.000 per ciascun modello F24 previamente scartato dal sistema, senza possibilità di determinazione della sanzione unica in base all’istituto del cumulo giuridico e della continuazione. 

Trust opachi: tassazione dei frutti

Il trust , sotto il profilo delle imposte dirette, è un soggetto Ires in quanto annoverato nell’ art. 73, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 . In base all’art. 73, co. 2 e alle interpretazioni dell’Agenzia, un trust può dirsi opaco quando il trustee vanta un potere discrezionale sulla attribuzione dei redditi del trust. Il beneficiario residente in Italia di un trust opaco non è tassato sui frutti ad esso attribuiti. La C.M. 27.12.2010, n. 61/E ha tuttavia affermato che i beneficiari sono tassabili se il trust opaco è non residente. Il trust è considerato residente fiscalmente all’estero quando non ha in Italia né la sede dell’amministrazione nè l’oggetto dell’attività. L’ art. 13, D.L. 26.10.2019, n. 124 (G.U. n. 252 del 26.10.2019) stabilisce che i beneficiari residenti in Italia sono tassati sui frutti di un trust opaco solo se questo è localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata .

Soggetti Oic adopter: titoli non durevoli

È stato pubblicato in G.U. il Decreto MEF 15.7.2019 che proroga , anche per il 2019 , la disposizione introdotta dal legislatore con il D.L. 119/2018, conv. con modif. dalla L. 136/2018, che consente – temporaneamente – ai soggetti che non adottano i Princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione , in luogo del valore di mercato così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, co. 1, n. 9, c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I Princìpi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’ Oic 20 « Titoli di debito » e l’ Oic 21 « Partecipazioni ».

Leasing e Ifrs 16

Il D.M. 5.8.2019 , pubblicato in G.U n. 191 del 16.8.2019, reca le consuete disposizioni di coordinamento tra il nuovo principio contabile internazionale Ifrs 16 ( Leases ) e le norme di determinazione della base imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap. In estrema sintesi, il Decreto Ministeriale riguarda il punto di vista del locatario , in quanto l’ Ifrs 16 non introduce grandi novità per il locatore rispetto al previgente Ias 17. È prevista la deducibilità dell’ammortamento del diritto di utilizzo , mentre, in generale, non hanno rilevanza fiscale le svalutazioni e le rivalutazioni del Rou . Inoltre, il Decreto, in linea con l’Ifrs 16, tratta la fattispecie delle operazioni di vendita e retrolocazione (cd. sale and lease back ) e all’art. 3 specifica che esse concorrono pienamente alla formazione della base imponibile. Infine, non vengono disposte norme specifiche in tema di prima applicazione del principio contabile e, perciò, ne deriva che devono essere applicate le norme generali di Fta .

Rimanenze di magazzino

La recente Ordinanza 16276/2019 della Cassazione consente di fare il punto sulla questione della legittimità dell’accertamento induttivo in caso di omessa indicazione nell’inventario delle rimanenze di magazzino raggruppate per categorie omogenee , irregolarità che, secondo il Fisco, rende la contabilità inattendibile , consentendo quindi una rettifica sulla base di presunzioni « semplicissime ». La problematica richiama in qualche modo quella delle differenze inventariali, a cui si farà accenno a margine della trattazione principale.

Cessione di terreno con fabbricato da demolire

Gli Stati Ue possono esentare da Iva le cessioni di terreni , ma non quelle che abbiano ad oggetto aree edificabili . In particolare, nel presente contributo si esaminerà il caso di una cessione posta in essere da una società danese, poi oggetto di contenzioso, che ha condotto alla Sentenza Corte di Giustizia Ue 4.9.2019 in esito alla causa C-71/18 . Secondo l’indirizzo assunto dalla Corte comunitaria, la Direttiva Iva del 2006 va interpretata nel senso che la cessione di un terreno incorporante un fabbricato non può essere qualificata come cessione di « terreno edificabile » se l’operazione è economicamente indipendente da altre prestazioni e non forma, con queste ultime, un'unica operazione, anche se l'intenzione delle parti era che il fabbricato fosse totalmente o parzialmente demolito per fare posto ad un nuovo fabbricato.

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