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L'ADEMPIMENTO DELLA SETTIMANA

IVA

Operazioni intra-Ue: cessioni a catena

Un trasferimento intra-Ue di merce può prevedere due o più distinte cessioni di beni e l’intervento di tre o più operatori Iva (cd. «cessioni a catena»). Dall’1.1.2020 , con riferimento alle cessioni a catena nelle quali il trasporto intra UE è curato dal fornitore intermedio, dovranno applicarsi le presunzioni introdotte dalla Direttiva 2018/1910/Ue. Tale Direttiva, in particolare, prevede che la cessione con trasporto , esente da Iva , coincide in linea generale con quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, il quale provvede a spedire o trasportare i beni, direttamente o tramite terzi per suo conto. Tuttavia, laddove quest’ultimo abbia comunicato al cedente il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato Ue a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto saranno imputati alla cessione effettuata dall’operatore intermedio.

COMMENTI

Cessione d'azienda

La cessione d’ azienda (o del ramo d’azienda) consiste nel trasferimento dei beni aziendali, autonomamente organizzati ed idonei all’attività d’impresa, da un soggetto venditore ( cedente ) ad un acquirente ( cessionario ). L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta Interpello n. 432/2019 , riscontrando il caso prospettato da un notaio, nel quale veniva chiesto se un atto di trasferimento di beni aziendali, da due società fallite (collegate tra di loro) a due società aggiudicatarie , poteva configurarsi come cessione di un’ unica azienda , ha accolto la soluzione interpretativa dell’istante. L’Agenzia delle Entrate ha motivato il parere sostenendo che, sebbene i beni ceduti erano in possesso di due società fallite, gli stessi sono trasferiti con un unico atto, risultano autonomamente organizzati e finalizzati all’esercizio dell’attività di impresa e sono, altresì, tali da consentire al cessionario di proseguire l’attività svolta dal cedente.

IVA

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 3 dicembre 2019 , ha definito i criteri e le modalità di applicazione della nuova disposizione normativa relativa alla chiusura delle partite Iva inattive . Inoltre, ha reso note le forme di comunicazione preventiva al contribuente che, entro il termine di sessanta giorni, può fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini Iva. L’Agenzia delle Entrate, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, procede anche ad estinguere il codice fiscale .

Trasformazione societaria e tassazione della plusvalenza

La trasformazione è un’operazione che comporta il subentro della società trasformata in tutte le posizioni giuridiche della trasformanda. L’ art. 170, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 prevede che l’operazione è fiscalmente neutra . La Risposta ad Interpello 28.11.2019, n. 503/E ha ritenuto non abusiva la trasformazione progressiva da società di persone commerciale a società di capitali al fine di evitare la tassazione per trasparenza su una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile, beneficiando quindi della tassazione IRES del 24%. L’Agenzia ha, infatti, ritenuto che il regime di tassazione per trasparenza ed il regime di tassazione Ires siano equivalenti. Nella Risposta 11.6.2019, n. 185 , tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto abusiva la trasformazione volta a beneficiare della partecipation exemption al 95% sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione.

IVA

Quando l'Iva non si recupera nel fallimento

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta Interpello 31.10.2019, n. 455 , ha chiarito il dubbio di un contribuente che, in base ad una precedente risposta fornita dalla medesima Agenzia il 28 maggio scorso ( Risposta n. 164 ), ha ritenuto di aver erroneamente versato l’Iva relativa ad operazioni ad esigibilità differita , effettuate nel periodo anteriore al fallimento ed incassate nel corso della procedura. Secondo l’Agenzia, l’Iva sui corrispettivi incassati durante la procedura concorsuale relativa ad operazioni eseguite ante-fallimento non è un credito prededucibile ; il curatore fallimentare una volta dichiarata e versata l’imposta non può più recuperarla tramite una dichiarazione integrativa a favore né può essere richiesta a rimborso . Non è possibile, pertanto, recuperare l’Iva indebitamente versata, relativa a crediti riscossi nel corso della procedura concorsuale, ma riferibili a operazioni effettuate nel periodo precedente al fallimento e relative all’ Iva ad esigibilità differita .

Responsabilità del professionista

Se il contribuente riesce a dimostrare che il mancato pagamento delle imposte è dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista , reo di aver falsificato le ricevute di pagamento a mezzo F24, allora è esentato dal pagamento delle relative sanzioni fiscali . Queste le conclusioni della Corte di Cassazione che – con l’ Ordinanza n. 29849/2019 – ha accolto il ricorso del contribuente condannato dalla Commissione tributaria regionale a pagare anche le sanzioni per l’indebita compensazione Iva. La Suprema Corte, ritenendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in relazione alla «causa di non punibilità» codificata dall’art. 6, co. 3 del D.Lgs. 472/1997, ha ritenuto concretizzate le condizioni di applicabilità dell’esimente in questione, ovverossia l’avvenuta denuncia all’autorità giudiziaria del consulente e l’ assenza di una condotta colpevole del contribuente ai sensi dell’art. 5, co. 1 del D.Lgs. 472/1997, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando , posto che dalle risultanze probatorie, costituite tra l’altro da una sentenza penale di condanna del professionista, emergeva palesemente una condotta delittuosa dello stesso. 

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